Sono 79 gli articoli che compongono il nuovo Codice deontologico dei medici e degli odontoiatri italiani. È stato presentato nei giorni scorsi dalla Federazione nazionale dei due ordini (Fnomceo) e va a sostituire il “vecchio” codice, il cui aggiornamento risaliva al lontano 2006.

Per prima cosa va sottolineato che viene specificato con chiarezza che “la diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità”.

Inoltre, sono ben quattro gli articoli inediti, ciascuno dei quali affronta tematiche mai trattate prima. Sono, nello specifico, l’art.76 - Medicina potenziativa ed estetica, in cui si sottolinea che il medico deve operare sempre secondo principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona “quando vengono richiesti interventi finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo”. L’art. 77 - Medicina militare: per la prima volta entra nel Codice la figura del medico militare che “nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra”. Poi gli articoli 78 e 79 che prendono in esame, rispettivamente, le tecnologie informatiche e l’innovazione sanitaria. Infine, va evidenziato che il termine “paziente” è sostituito in diversi punti con “persona assistita” o solo “persona” per marcare il cambiamento dei compiti della medicina moderna: non solo cura, ma promozione e tutela della salute.

Visite: 2787

Torna su